Inesistenza in reverse charge senza dichiarazione infedele
Per le Entrate rimane solo l’indebita detrazione al 90%
Nel corso di una videoconferenza di ieri, 20 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ove siano poste in essere operazioni inesistenti in reverse charge, l’unica sanzione applicabile è quella del 90% in tema di indebita detrazione e non anche la dichiarazione infedele.
Il tema dell’inesistenza delle operazioni in reverse charge, negli ultimi anni, è stato oggetto di ripetuti interventi del legislatore, della giurisprudenza e della prassi anche contrastanti tra loro.
In base all’originaria formulazione dell’art. 6 comma 9-bis.3 del DLgs. 471/97, introdotto dal DLgs. 158/2015, “Se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento ...
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