Conversione in liquidazione controllata esclusa per la ristrutturazione del consumatore
Inapplicabile l’art. 70 comma 10 del CCII; il giudice resta competente a dichiarare l’apertura della liquidazione controllata
Il decreto con cui il Tribunale di Alessandria, il 30 novembre 2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso per la conversione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non omologato in procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, merita un approfondimento perché delinea i contorni della fattispecie contemplata dall’art. 70 comma 10 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII, come modificato dal primo e dal secondo correttivo). Si ricorda che quest’ultima disposizione stabilisce che “in caso di diniego dell’omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge,
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