ACCEDI
Mercoledì, 15 gennaio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Fino al 2023 malattia dei marittimi con le «vecchie» regole

/ REDAZIONE

Sabato, 24 febbraio 2024

x
STAMPA

Con il messaggio n. 803/2024 di ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle voci retributive utili per determinare la misura delle prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi per eventi insorti entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda, infatti, che l’art. 1 comma 156 della L. 213/2023 ha stabilito che per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione e viene determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso. Inoltre, la medesima disposizione della legge di bilancio 2024 stabilisce che laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera vada calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Ciò premesso, l’INPS conferma che per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’art. 10 del RDL 1918/37 nella formulazione previgente alla legge di bilancio 2024, nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva.

In pratica la citata norma, nella versione ante legge di bilancio 2024, rinviando agli artt. 71 e 72 del regolamento approvato con il RD 200/37, stabiliva che il “salario” è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica e che per gli equipaggi delle navi da pesca, aventi diritto alle indennità specifiche ove appartenenti alla platea dei beneficiari del settore pesca, occorre far riferimento ai salari convenzionali della contrattazione di settore.

TORNA SU