Imponibili ai fini IVA le assegnazioni effettuate da cooperative a proprietà divisa
Con la risposta a interpello n. 70, pubblicata ieri sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nelle cooperative edilizie a proprietà divisa le assegnazioni di alloggi ai soci costituiscono cessioni di beni rilevanti ai fini IVA e “scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte delle imprese costruttrici” (si veda sul punto anche la risoluzione Agenzia delle Entrate 11 luglio 2007 n. 163 e la circolare Agenzia delle Entrate 16 novembre 2006 n. 33).
Qualora, come nel caso esaminato nel documento di prassi, ciascun socio abbia versato alla cooperativa somme a rimborso delle rate del mutuo contratto per la costruzione del bene, il corrispettivo dovuto all’atto dell’assegnazione sarà pari alla somma dei versamenti effettuati.
Nella risposta ha trovato altresì conferma il principio secondo cui sono soggette a IVA le assegnazioni in godimento ai soci di case di abitazione da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa (si veda ancora la circolare n. 33/2006). In tal caso, la base imponibile è data dall’ammontare dei canoni e l’imposta è esigibile “all’atto del pagamento” degli stessi (risoluzione Agenzia delle Entrate 11 maggio 2001 n. 63). L’Agenzia delle Entrate chiarisce, tuttavia, che la circostanza che detti canoni non siano chiesti ai soci, inibisce la soggettività passiva dell’ente.
Infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del DPR 633/72, non costituisce attività commerciale “il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze (...), da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni”.
In assenza di soggettività passiva è, quindi, precluso il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati “a monte” dalla cooperativa.
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