Nelle società familiari è difficile evitare l’amministrazione di fatto
La Cassazione fa emergere come sia più semplice ravvisare una gestione non episodica oppure occasionale
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7365/2024, si sofferma sulle responsabilità penali (nella specie ai fini dell’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale) dell’amministratore di fatto.
Rispetto a tale figura appare, in primo luogo, opportuno ricordare come risponda penalmente in quanto le norme (anche penalistiche) indicano gli amministratori con riferimento non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all’esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendo da estendere la disposizione di cui all’art. 2639 c.c. anche ai reati fallimentari.
Sarebbe irrazionale e in contrasto con l’interesse protetto dalla legge che fosse escluso dall’obbligo della lealtà e della correttezza nell’espletamento