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Contro il diniego di rimborso IVA deve essere sempre ammesso il ricorso

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 maggio 2024

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Al soggetto passivo che si veda negato il rimborso dell’IVA da uno Stato membro diverso da quello di stabilimento, non può essere vietata la presentazione di informazioni aggiuntive in sede di ricorso dinanzi all’autorità tributaria, per il solo fatto che tali informazioni non sono state presentate all’Amministrazione finanziaria, nella fase di valutazione della domanda, entro un mese dalla richiesta di cui all’art. 20 della direttiva 2008/9.

Inoltre, laddove lo Stato membro di rimborso decida per l’archiviazione dell’istanza su cui non ha potuto procedere all’esame in assenza di informazioni, detta archiviazione va considerata come una decisione di rifiuto verso cui è possibile presentare ricorso ai sensi dell’art. 23 della direttiva 2008/9.

Sono questi i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza relativa alla causa C-746/22, pubblicata ieri.
Benché, secondo i giudici europei, rientri nelle competenze dell’ordinamento giuridico di ogni Stato membro, l’introduzione di misure che prevedano di non prendere in considerazione le prove che siano state fornite dopo la decisione di rigetto della domanda di rimborso, tali norme non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano fattispecie analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere “praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività)” (causa C-746/22, punto 43). Tali misure non possono pertanto attribuire un effetto decadenziale alla scadenza di un mese – prevista dall’art. 20 della direttiva 2008/9 – entro la quale il soggetto passivo che chiede la restituzione dell’IVA deve fornire le informazioni richieste dall’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di rimborso.

Una normativa nazionale di tal genere impedirebbe di fatto il rimborso dell’IVA ai soggetti non residenti, che nonostante la risposta tardiva alla richiesta di informazioni, soddisfacessero tutte le condizioni sostanziali per l’ottenimento di tale rimborso.

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