Per l’acquisto di azioni proprie è sufficiente che le riserve siano disponibili
Per il Tribunale di Catanzaro non occorre che siano anche «distribuibili»
Il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza del 22 dicembre scorso, ha affermato che non c’è nessun argomento – né lessicale, né teleologico, né sistematico – che avalli la tesi secondo cui le riserve “disponibili”, che, ai sensi dell’art. 2357 comma 1 c.c., sono utilizzabili dalle spa per acquistare azioni proprie, siano solo quelle “distribuibili”.
Tra le riserve impiegabili per l’acquisto di azioni proprie, quindi, si può comprendere anche la riserva “per costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, ex art. 2426 comma 1 n. 5 c.c. ante modifiche apportate dal DLgs. 139/2015; riserva rilevante nel caso di specie, in cui si prendevano in considerazione i dati relativi al bilancio al 31 dicembre 2008. La norma, infatti, stabiliva: “fino
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