Ammesso il deposito non contestuale della ricevuta di spedizione del ricorso
Comunque va rispettato il termine di 30 giorni ex art. 22 del DLgs. 546/92
La Cassazione, con la sentenza n. 10887/2024, ha escluso l’inammissibilità del ricorso ove il ricorrente, all’atto della costituzione in giudizio, depositi il solo avviso di ricevimento e non anche la ricevuta di spedizione. Ciò sempre che la ricevuta di spedizione venga depositata dopo la costituzione in giudizio ma comunque nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 del DLgs. 546/92.
Nel caso deciso, l’atto di appello era stato notificato con invio a mezzo posta in data 2 aprile 2012 e il 4 aprile 2012 era stato regolarmente ricevuto. Successivamente, il 13 aprile 2012 la parte ricorrente si costituiva in giudizio depositando la copia dell’atto notificato e la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, anziché la ricevuta di
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