Rivalsa IVA anche se si paga con rottamazione dei ruoli
L’art. 60 comma 7 del DPR 633/72 consente al cedente/prestatore di rivalersi nei confronti del cessionario/committente della maggiore IVA pagata a seguito di un accertamento, inclusi sanzioni e interessi.
Nella risposta a interpello n. 141 di ieri si precisa che ciò vale quand’anche l’IVA accertata in via definitiva sia stata pagata a seguito della rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022.
Se il pagamento della rottamazione avviene a rate, per poter esercitare la rivalsa occorre pagare tutte le rate, posto che la rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme dovute (detto diversamente, lo stralcio di sanzioni e interessi derivante dalla rottamazione permane solo se questa si perfeziona).
Se la rottamazione non si perfeziona, per poter esercitare la rivalsa da accertamento occorrerà (sebbene non detto espressamente) pagare anche le sanzioni e gli interessi.
Il cessionario/committente, a sua volta, potrà esercitare la detrazione nei termini indicati dallo stesso art. 60 comma 7 ovvero entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa al proprio fornitore.