Bilancio finale di liquidazione con obbligo di registrazione
Secondo le direttive dell’Agenzia delle Entrate scontano l’imposta in misura fissa anche le restituzioni di riserve di capitale
Come prescritto dall’art. 2492 comma 2 c.c., il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale, deve essere depositato presso il Registro delle imprese. Questo adempimento postula un necessario collegamento con l’eventuale obbligo di registrazione del bilancio, dal momento che l’art. 65 del DPR 131/86 preclude ai pubblici ufficiali, tra i quali sono compresi gli “impiegati delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”, di “ricevere in deposito […] atti soggetti a registrazione in termine fisso, non registrati”.
È dunque necessario comprendere se e a quali condizioni il bilancio finale di liquidazione debba essere sottoposto ...
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