Carried interest agevolati anche in caso di investimenti indiretti nel soggetto controllante
Con la risposta n. 143, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria ex art. 60 del DL 50/2017 (e quindi soggetti a tassazione al 26%) quote aventi diritti patrimoniali rafforzati (c.d. carried interest) sottoscritte dai manager che raggiungono la soglia dell’1% anche attraverso l’investimento indiretto nella società controllante.
In merito al requisito dell’1%, si osserva che il comma 3 della disposizione in esame consente, ai fini della determinazione della soglia, di considerare anche l’ammontare sottoscritto in azioni senza diritti patrimoniali rafforzati.
Come chiarito dalla relazione illustrativa al DL 50/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.
Inoltre, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 16 ottobre 2017 n. 25, la base di commisurazione dell’investimento dei manager o dipendenti è condizionata anche dagli investimenti posti successivamente in essere, mediante sottoscrizione di quote/azioni in sede di aumento di capitale sociale o acquisto di partecipazione societarie, da altri soggetti, diversi dai manager. Ciò comporterà per i manager la necessità di adeguare i propri investimenti al fine di raggiungere la percentuale dell’1% del nuovo valore economico del patrimonio netto.
Partendo da questi presupposti, quindi, la risposta in commento conclude che, per i soggetti che detengono indirettamente anche azioni della società controllante prive di diritti patrimoniali rafforzati, il requisito dell’investimento minimo può ritenersi integrato.
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