Indicazioni INPS per le aliquote di rendimento delle pensioni degli Enti locali
Con la circolare n. 78, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni in materia di aliquote di rendimento di interesse per gli iscritti a specifiche Casse pensionistiche del pubblico impiego, alla luce delle disposizioni introdotte dall’art. 1 comma 157 e segg. della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Si ricorda che secondo tali disposizioni, le quote di pensione a favore degli iscritti alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), ai sanitari (CPS), agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, vanno calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla medesima legge di bilancio 2024. Per tali soggetti, evidenzia l’INPS, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota di rendimento pari al 2,5% per ogni anno di anzianità contributiva.
Le predette aliquote di rendimento, invece, non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.
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