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Sempre irrilevanti le prestazioni interne al Gruppo IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 12 luglio 2024

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La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza pubblicata ieri, relativa alla causa C-184/23, è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla rilevanza delle prestazioni rese a titolo oneroso tra due soggetti appartenenti a uno stesso Gruppo IVA.
In particolare, il giudice del rinvio chiedeva se il trattamento di tali operazioni ai fini del tributo dovesse essere valutato anche in base alla circostanza che il beneficiario del servizio presenti o meno limitazioni nell’esercizio della detrazione, potendo tale situazione comportare un rischio di perdita di gettito fiscale.

La Corte ricorda che, in base alla disciplina che regola l’istituto (prima l’art. 4 paragrafo 4 comma 2 della Sesta direttiva e, attualmente, l’art. 11 della direttiva 2006/112/Ce), uno Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo persone residenti all’interno dello Stato che, pur essendo giuridicamente indipendenti, sono strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi.

Come più volte evidenziato nella giurisprudenza unionale, ciò comporta che i membri del Gruppo non possano essere considerati come soggetti passivi distinti ai fini IVA, né all’interno né all’esterno della compagine, per cui al Gruppo deve essere assegnato un unico numero di partita IVA.
Ne deriva, quindi, che le operazioni a titolo oneroso tra i suoi partecipanti non esistono ai fini IVA e non possono perciò essere assoggettate al tributo.

Infine, quanto alla necessità di distinguere la particolare ipotesi in cui il destinatario del servizio non può detrarre l’imposta assolta “a monte”, si osserva che, per quanto già richiamato, nell’ambito di un Gruppo IVA il diritto alla detrazione è conferito al Gruppo stesso e non ai suoi membri.

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