Nullo il licenziamento nel periodo COVID se la nuova proposta è peggiorativa
In tale ipotesi è legittimo il rifiuto da parte del lavoratore della proposta dell’appaltatore subentrato
Con la sentenza n. 19185 depositata ieri, la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sulla corretta interpretazione della normativa emergenziale che ha introdotto il blocco dei licenziamenti per fronteggiare le conseguenze causate dalla pandemia da COVID-19. Il riferimento, questa volta, è all’eccezione contenuta al comma 1 dell’art. 46 del DL 18/2020 in riferimento al subentro negli appalti.
La pronuncia, in particolare, chiarisce che la nullità del licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo intimato durante il periodo di divieto di recesso previsto dall’art. 46 del DL 18/2020 è esclusa solamente dall’assunzione del lavoratore presso l’impresa che è subentrata nell’appalto e dall’insussistenza di un rifiuto legittimo del lavoratore.
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