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NOTIZIE IN BREVE

Azione di responsabilità degli amministratori della partecipata pubblica decisa dal giudice ordinario

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 luglio 2024

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Con l’ordinanza n. 20297, depositata ieri, le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso un regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affermando la sussistenza della giurisdizione ordinaria (e non, come eccepito dai convenuti, di quella contabile) in relazione a un caso in cui un Comune aveva agito nei confronti degli amministratori di una società a partecipazione pubblica (della quale l’ente attore deteneva l’intero capitale sociale):
- sia in qualità di socio ai sensi dell’art. 2935 c.c.;
- sia in surroga della società per i danni cagionati al patrimonio sociale a causa dei mancati incassi connessi agli oneri di accertamento e riscossione dei tributi IMU e TARSU dei quali la medesima società era affidataria.

La conclusione si fonda, tra l’altro, sul principio, già affermato in precedenza dalla Corte secondo cui, nell’attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei Conti è rappresentato dall’evento dannoso verificatosi a carico di una Pubblica Amministrazione e non più dalla natura – pubblica o privata – del soggetto dal quale proviene la condotta produttiva del danno.

Conseguentemente, al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica), il danno subito dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all’ente pubblico che rivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono sia la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio della società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione.

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