Trattamento di fine rapporto anche ai soci lavoratori
Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato deve essere riconosciuto il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’art. 2120 c.c. in quanto non vi sono, nel nostro ordinamento, motivi per negare l’applicazione della relativa disciplina. È quanto affermato ieri dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26071.
I giudici di legittimità, in considerazione del disposto di cui all’art. 1 comma 3 della L. 142/2001, hanno infatti preliminarmente chiarito che ai soci lavoratori devono applicarsi, in primo luogo, le disposizioni di cui all’indicata L. 142/2001 (che disciplina la posizione del socio lavoratore di cooperativa) in quanto di carattere speciale e, in secondo luogo, applicarsi la normativa di carattere generale che disciplina i rapporti di lavoro, ma solo se compatibile con la particolare posizione di socio lavoratore per come delineata da tale legge.
Ciò premesso, e con preciso riferimento al TFR, con l’ordinanza in questione si evidenzia che il suo riconoscimento non è incompatibile con la posizione di socio lavoratore di cooperativa e che tale incompatibilità non solo non era prevista prima dell’entrata in vigore della L. 142/2001 – in base all’art. 24 della L. 196/97, che ha previsto l’applicazione del Fondo di garanzia INPS anche ai soci lavoratori – ma non lo è, a maggior ragione, in base alla normativa vigente (la L. 142/2001 non contiene speciali previsioni e dispone l’applicabilità di tutte le corrispondenti norme di tutela dei lavoratori subordinati, salvo quelle incompatibili).
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