Concordato preventivo revocabile per atti anomali
La conoscenza da parte dei creditori e il voto favorevole possono non essere rilevanti
Aperto il concordato preventivo, se il commissario giudiziale accerta o viene a conoscenza di “atti di frode” (art. 106 comma 1 del DLgs. 14/2019 o CCII) o di “atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori” (art. 106 comma 2 del CCII), deve riferirne immediatamente al tribunale, che “provvede ai sensi dell’articolo 44 comma 2” del CCII.
In tal modo, il legislatore reprime con la revoca dell’ammissione al concordato (o con la revoca del decreto di fissazione del termine, in ipotesi di concordato anticipato) l’emersione di due macro categorie di atti anomali, suddivisibili in atti di frode o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori e in atti non autorizzati.
Tra gli “atti di frode” rientra
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