Concordato minore in continuità con dimostrazione della prosecuzione dell’impresa
Richiesta l’indicazione dei costi e dei ricavi e la prova di essere in grado, una volta omologato il concordato, di far fronte alle proprie obbligazioni
Il Tribunale di Brescia, con decreto del 24 settembre 2024, ha rigettato – peraltro, prevedendo anche una condanna alle spese di lite – una domanda di omologa di un concordato minore in continuità presentata da una debitrice sovraindebitata (nella specie, una società qualificabile alla stregua di una impresa minore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 comma 1 del DLgs. 14/2019 e ha delineato i delicati contorni della nozione di causa del concordato minore in continuità.
La vicenda in esame trae origine da una fattispecie concorsuale ancor disciplinata e definita nel contesto dell’impianto codicistico antecedente all’entrata in vigore, il 28 settembre 2024, del DLgs. 136/2024 (c.d. correttivo-ter), ma il decreto risulta, comunque, foriero di spunti interessanti per gli ...
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