Perdite ed eccedenze ACE deducibili nel limite del 65% per le banche
Nel 2025, per effetto della legge di bilancio, le perdite sono scomputabili con un doppio limite per fasce di reddito
Il Ddl. di bilancio 2025, atteso oggi pomeriggio all’esame della Camera, introduce una limitazione temporanea all’utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE, operativa per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (2025 “solare”), in relazione ai soggetti interessati dal differimento delle quote deducibili delle svalutazioni e perdite su crediti, dell’avviamento e delle altre attività immateriali, nonché dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell’IFRS 9.
L’art. 3 del Ddl., infatti, con i commi da 1 a 4, interviene, prevedendone il differimento in quote costanti, sulla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, dell’ammortamento
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