Va applicato il regolamento de minimis vigente alla concessione dell’aiuto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 289 di ieri, 8 gennaio 2025, ha affermato un principio di diritto in relazione alle modalità applicative del regime “de minimis”.
Nello specifico, viene affermato che in tema di aiuti di Stato c.d. de minimis, nel rispetto dell’art. 107 del TFUE, “la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all’epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l’aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione”.
Va quindi applicato ratione temporis il regolamento vigente all’epoca del riconoscimento del beneficio, restando irrilevante il momento dell’effettiva fruizione.
Nell’ordinanza viene inoltre affermato che, in linea di massima, spetta al giudice di merito valutare se, nella singola fattispecie, ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfi le condizioni previste dai regolamenti Ue che prevedono gli aiuti c.d. de minimis.