Con il fallimento il falso in bilancio viene assorbito dalla bancarotta
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 631, depositata ieri, ha precisato che la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario e, in particolare, da false comunicazioni sociali (di cui all’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42 in relazione all’art. 2621 c.c.), configura un’ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p., contenendo al suo interno, quale elemento costitutivo, un fatto (quello di falso in bilancio) che costituirebbe, di per sé stesso, altro reato, il quale rimane dunque assorbito.
In pratica, il falso in bilancio seguito dal fallimento della società integra l’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria che si distingue dalla fattispecie di cui all’art. 2621 c.c. Per cui, verificatosi il fallimento, il fatto di falso in bilancio rimane assorbito nel reato di bancarotta fraudolenta impropria.