Ritenuta sui bonifici per spese detraibili con vista sulla banca ricevente
In caso di bonifici effettuati a fine anno, la ritenuta potrebbe essere applicata nell’anno successivo
L’art. 25 del DL 78/2010 ha previsto l’applicazione di una ritenuta d’acconto, ai fini IRPEF o IRES, sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale in relazione a oneri deducibili o per i quali spetta una detrazione d’imposta.
Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010 n. 94288, la ritenuta in esame si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative a interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
A partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 29 febbraio 2024 la ritenuta d’acconto in argomento si è applicata nella misura dell’8% (cfr. art. 1 comma 657 della L. 190/2014), mentre a decorrere dal 1° marzo 2024 l’aliquota è stata elevata all’11% ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41