Aggiornamento catastale su indicazione dell’AGEA per tutti i terreni monitorati
Con il DLgs. 192/2024, per i contribuenti è stato ampliato l’esonero dall’obbligo di denuncia delle variazioni colturali
L’art. 2 del DLgs. 192/2024 (c.d. DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES) è intervenuto in materia di aggiornamento del Catasto dei terreni in relazione alle variazioni colturali, prevedendo a favore dei contribuenti l’esonero dall’obbligo di denuncia per tutti i terreni sottoposti a monitoraggio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 29 del TUIR (cui rinvia il successivo art. 34), danno luogo a variazione dei redditi dominicali e agrari:
- in aumento, la sostituzione della qualità di coltura registrata in Catasto con altra di maggiore reddito;
- in diminuzione, la sostituzione della qualità di coltura registrata in Catasto con altra di minore reddito, oppure la diminuzione della capacità
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