Inammissibile la prova della notifica dell’atto depositata in appello
Per alcuni giudici, però, se la prova è indispensabile per decidere va ammessa
A partire dai ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024 è in vigore l’art. 14 comma 6-bis del DLgs. 546/92, secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
La mancata osservanza della norma, come emerge dalle prime pronunce sul tema, può essere interpretata in due modi:
- è inammissibile il motivo di ricorso sull’omessa notifica dell’atto presupposto;
- sussiste un litisconsorzio necessario sul versante attivo dell’obbligazione tributaria, quindi il giudice deve integrare il contraddittorio e, se ciò non viene adempiuto, il processo si estingue e l’atto diventa definitivo.
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