L’intestazione fittizia di beni può essere reato presupposto per l’autoriciclaggio
Esaminata l’intestazione ad altra compagine, con contratti di comodato di beni strumentali, di una società fittiziamente intestata a un prestanome
L’intestazione ad altra compagine sociale, mediante contratti di comodato di beni strumentali, di una società fittiziamente intestata a un prestanome può costituire un’ipotesi di autoriciclaggio. Tale era il caso affrontato dalla sentenza n. 9485, depositata ieri dalla Cassazione, in cui peraltro il reale intestatario occulto era un soggetto associato alla criminalità organizzata.
Il procedimento in questione riguardava anche diverse condotte riconducibili a dichiarazioni fraudolente mediante fatture false, ma il punto che pare di maggiore interesse attiene ai principi richiamati con riferimento all’art. 648-ter c.p.
In primo luogo viene richiamato l’orientamento secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinquies comma 1 del DL 306/1992 ...
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