Necessario il buon esito delle trattative per le misure protettive e cautelari
Il debitore deve indicare le ragioni della crisi e il rapporto tra il debito e flussi di cassa
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 21 febbraio 2025 n. 219, ha chiarito che l’imprenditore, il quale intende avvalersi delle misure protettive e cautelari previste dall’art. 18 del DLgs. 14/2019, non può limitarsi a dichiarare la sola volontà di instaurare le trattive con i creditori – tutti o alcuni di essi – ovvero di volere accedere a determinati istituti, dovendo, invece, indicare, attraverso parametri predeterminati e tenuto conto degli scenari pronosticabili, le effettive ragioni della crisi e il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi di cassa.
I flussi di cassa, in particolare, devono essere valutati in rapporto al probabile esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o da quelle che l’imprenditore
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