Regime fiscale dubbio per servizi tecnici svolti nell’ambito di professioni indipendenti
Mancano chiarimenti in merito al rapporto con le previsioni generali dettate dalle Convenzioni sui redditi di lavoro autonomo
Secondo quanto indicato in alcune delle Convenzioni concluse dall’Italia, con riferimento ai c.d. “servizi tecnici” (la cui definizione varia da Trattato a Trattato, ma che ricomprende in buona sostanza servizi di consulenza o di assistenza specialistica), in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 del modello OCSE viene prevista una potestà impositiva concorrente fra lo Stato della residenza e quello della fonte in relazione ai proventi derivanti da tali attività (costituisce in questo senso un’eccezione il trattato stipulato con il Kirghizistan, secondo cui i pagamenti connessi ai servizi tecnici vengono tassati esclusivamente nel Paese della residenza del prestatore, analogamente a quanto avviene solitamente per i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività
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