Rimborso per gli impatriati senza richiesta al datore
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in modo favorevole al contribuente
Possono accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 i lavoratori che, non avendo inviato richiesta al datore di lavoro, beneficiano dell’agevolazione in dichiarazione o presentano istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73 delle maggiori ritenute subite. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, nell’ordinanza n. 15234 depositata sabato 7 giugno 2025, si è pronunciata per la seconda volta, pur con un percorso argomentativo abbastanza tortuoso, sulla possibilità di beneficiare del regime in questione anche in mancanza degli adempimenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
Il caso di specie ha riguardato un cittadino statunitense che, trasferitosi in Italia a gennaio 2018 per lavorare come quadro alle dipendenze di una ...
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