Contributi INPS degli operai agricoli entro il 16 settembre
La scadenza si riferisce ai contributi di competenza del primo trimestre 2025
A differenza della generalità dei datori di lavoro, che versano la contribuzione dei lavoratori dipendenti mensilmente (ovverosia entro il 16 del mese successivo a quello di competenza), i datori di lavoro agricolo che hanno alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato (OTD) o a tempo indeterminato (OTI) sono tenuti a versare la contribuzione all’INPS ogni tre mesi.
In particolare, i datori di lavoro agricolo versano all’INPS i contributi di competenza 2025 degli OTD e OTI entro il:
- 16 settembre 2025, per la contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
- 16 dicembre 2025, per la contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
- 16 marzo 2026, per la contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
- 16 giugno 2026, per la contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).
Con la circolare n. 46/2025, l’INPS ha reso note le aliquote contributive da applicare alle aziende agricole per gli OTD e gli OTI per l’anno 2025. In particolare, l’aliquota contributiva al FPLD è fissata nella misura del:
- 30,30% (di cui 8,84% a carico del lavoratore) per la generalità delle imprese agricole;
- 32,30% (di cui 8,84% a carico del lavoratore) per le aziende agricole, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.
Al contributo al FPLD devono aggiungersi anche le contribuzioni minori, riportate nell’allegato 1 alla circolare. Tra queste rientra quella della disoccupazione, pari al 2,75%. Tuttavia, come ricorda l’Istituto di previdenza, dal 1° gennaio 2022, le imprese cooperative e loro consorzi (inquadrate nel settore agricolo), che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. 240/84 non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% prevista per la disoccupazione agricola, ma sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI per i lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo.
Ciò per effetto dell’estensione della NASpI agli OTI, apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle suddette cooperative e loro consorzi (art. 1 comma 221 lett. a) della L. 234/2021).
L’INPS riscuote poi anche il premio INAIL, le cui aliquote sono fissate nelle seguenti misure:
- 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro;
- 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Nell’importo da versare è compreso anche il contributo di finanziamento dell’EBAN per effetto della convenzione stipulata tra l’Istituto e l’Ente (cfr. circ. n. 124/2014); il contributo viene versato con F24 e alle medesime scadenze.
Per quanto riguarda le agevolazioni per il datore di lavoro, quelle per zone tariffarie sono confermate nella misura del:
- 75% per i territori particolarmente svantaggiati (ex montani);
- 68% per i territori svantaggiati.
In merito, si ricorda che tali sgravi sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto previdenziale nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79 (cfr. messaggio INPS n. 1666/2022).
Altra agevolazione è quella prevista dall’art. 1 comma 128 della L. 147/2013 sui premi INAIL in relazione all’andamento infortunistico aziendale. Per il 2025, la misura è stata fissata al 14,80% dal DM 24 settembre 2024 (cfr. circ. INAIL n. 46/2024).
Si ricorda, infine, che l’art. 2 comma 1 del DL 63/2024 ha previsto una riduzione dei contributi pari al 68%, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore delle imprese agricole operanti nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dall’alluvione di maggio 2023, come individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023.
Sulla misura è poi intervenuto l’art. 9 comma 2 del DL 65/2025 che ha previsto l’applicazione (previa autorizzazione della Commissione europea) ai datori di lavoro agricoli di cui all’art. 2 della L. 240/1984 e all’art. 1 comma 2 del DLgs. 228/2001, che siano qualificati come medie e grandi imprese (operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al DL 61/2023). Come stabilito dalla norma, in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell’anno 2025, l’INPS riconosce sull’estratto conto aziendale dei datori di lavoro un importo a credito determinato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 63/2024 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell’anno 2024.
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