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FISCO

Pronti i primi elenchi dei professionisti abilitati alla certificazione del TCF

Il CNDCEC ha modificato il regolamento del 25 giugno 2025 sul funzionamento dell’elenco

/ Luca MIELE

Venerdì, 19 settembre 2025

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Sono stati approvati i primi elenchi di professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework, esonerati dalla formazione obbligatoria in quanto già in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Si tratta di un numero piuttosto esiguo di soggetti, 29 commercialisti e 3 avvocati. 

Per tutti gli altri professionisti aspiranti certificatori che intendono acquisire l’iscrizione all’elenco occorrerà attendere l’avvio dei percorsi formativi che partiranno entro fine ottobre, come anticipato nel comunicato stampa di ieri dell’Agenzia delle Entrate, del Consiglio nazionale forense e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I corsi saranno organizzati congiuntamente dai Consigli nazionali; appare superata, quindi, l’ipotesi della organizzazione dei corsi che avrebbe visto tra i protagonisti anche la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).

Contestualmente, nella seduta del 17 settembre del CNDCED, è stato modificato il regolamento del 25 giugno 2025 recante le disposizioni sul funzionamento dell’elenco degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti.

Tra le modifiche effettuate si segnala il comma 7 dell’art. 6 che stabilisce: “Le domande di iscrizione nell’elenco presentate dai richiedenti non aventi i requisiti per l’esonero totale e che non hanno svolto i percorsi formativi sono improcedibili”.

Sono state quindi già considerate improcedibili tutte quelle domande pervenute al Consiglio nazionale da parte di soggetti non aventi i requisiti per l’esonero totale dai percorsi formativi e che hanno comunque ritenuto di presentare domanda pur dovendo partecipare a uno dei moduli previsti nel percorso formativo (diritto tributario, principi contabili, sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi). Con la modifica del regolamento si evita di comunicare al richiedente il preavviso di diniego (e poi il provvedimento di diniego).

Ulteriore modifica è quella mediante la quale è soppressa la Commissione paritetica di valutazione costituita d’intesa tra il CNDCEC, il Consiglio nazionale forense e l’Agenzia delle Entrate, prevista dall’abrogato art. 5 del regolamento; commissione che era, tra l’altro, incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti e di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e di rilasciare un parere non vincolante sulle domande di iscrizione.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le fattispecie di esonero totale. Al riguardo, si ricorda che il protocollo di intesa dell’11 aprile 2025 tra il Consiglio nazionale forense, il CNDCEC, il MEF – Dipartimento delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate stabilisce che sono esonerati, in modo totale, dai percorsi formativi:
- i professori di prima e seconda fascia di ruolo (in specifiche materie);
- chi ha formale incarico di progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale già validati dall’Agenzia delle Entrate o chi ha collaborato, per almeno cinque anni, in qualità di responsabile dei rischi fiscali delle imprese in adempimento collaborativo (Tax risk manager), con i soggetti incaricati della progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale validati dall’Agenzia delle Entrate;
- i componenti di organismi di vigilanza o comitati endoconsiliari analoghi o chi ha svolto funzioni di audit aziendale, per almeno due anni, in società ammesse, nei medesimi anni, al regime di adempimento collaborativo. Proprio in relazione a tale ultima fattispecie è stato da più parti auspicato, in modo condivisibile, che siano esonerati in modo totale anche i componenti di collegi sindacali di società ammesse al regime di adempimento collaborativo. Fermo restando, per tutte le fattispecie elencate, la necessaria iscrizione con continuità da almeno cinque anni all’Albo professionale.

Restano ferme tutte le spinose problematiche che vanno affrontate dal professionista prima di accettare un incarico di certificazione del TCF; in primo luogo, occorre verificare l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, l’eventuale adozione di idonee misure per mitigarli. L’incarico presuppone, inoltre, una affidabilità organizzativa e tecnica, oltre che in termini di competenze anche in termini di disponibilità di tempo e risorse necessarie (art. 5 del DM 212/2024), fermo restando la possibilità di avvalersi di competenze e capacità professionali di altri professionisti in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, iscritti negli Albi degli avvocati e dei dottori commercialisti.

Considerato il protrarsi dell’avvio dei corsi formativi e dei tempi che saranno necessari per il loro espletamento, la conclusione e il superamento del test di valutazione che andrà attestato dai rispettivi consigli nazionali, è auspicabile che la annunciata proroga per la certificazione venga formalizzata al più presto al fine di consentire alle imprese di programmare con maggiore certezza i propri adempimenti.

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