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IMPRESA

Verifiche sugli ETS attese per primi mesi del 2026

Il tempo servirà anche alla formazione dei controllori

/ Luciano DE ANGELIS

Martedì, 23 settembre 2025

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Partiranno già dai primi mesi del 2026 i controlli sugli enti del Terzo settore. È infatti atteso fra pochi mesi, che serviranno anche alla formazione dei controllori, il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro a partire dal quale inizieranno i controlli che nel primo triennio dovranno riguardare oltre il 50% degli enti.

Tali controlli organizzati anche dalle reti nazionali e da centri di servizio autorizzati dal Ministero a seguito di apposite convenzioni dovranno essere effettuati da soggetti qualificati iscritti in Albi professionali, al Registro dei revisori o da soggetti che abbiano frequentato appositi corsi formativi.

È quanto deriva dalla lettura dagli artt. 8 e 21 del DM 7 agosto 2025 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 214 del 15 settembre, recante le disposizioni transitorie in merito alla prima programmazione dei controlli ordinari sugli ETS (si veda “Partono i controlli sugli enti del Terzo settore” del 16 settembre 2025).

I controlli sugli enti diversi da società di mutuo soccorso e imprese sociali, oltre che dal RUNTS potranno essere effettuati dalle reti associative nazionali e dai centri di servizio autorizzati dal Ministero del Lavoro a seguito di apposite convenzioni con il RUNTS stesso. Entro il 31 marzo di ogni anno (quindi presumibilmente già a partire dal 31 marzo 2026) ciascun soggetto responsabile (RUNTS, RAN o CSV) definirà il piano dei controlli ordinari di propria competenza per il successivo triennio, avvalendosi di propri dipendenti o di collaboratori e professionisti esterni.

I soggetti incaricati dei controlli, ai sensi dell’art. 8 del DM, dovranno essere opportunamente preparati e quindi rientrare in almeno una delle seguenti situazioni:
- aver frequentato con esito positivo, accertato attraverso una prova finale un apposito corso di formazione di durata non inferiore alle 40 ore, organizzato dai soggetti autorizzati o dagli Ordini professionali (anche in collaborazione fra loro) finalizzato allo svolgimento dei controlli sugli ETS;
- avere comprovata esperienza, di durata almeno triennale, nella revisione, controllo gestione e consulenza ad ETS o in materia di ETS;
- essere un revisore legale o essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti, degli avvocati, dei consulenti del lavoro o essere professore universitario in materie economico giuridiche.

Per il primo anno di applicazione, dispone l’art. 21, i corsi di formazione potranno essere organizzati anche dal Ministero del Lavoro, in collaborazione con Regioni e Province autonome, nonché con le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale, degli enti e dei CSV.

Tornando alle verifiche sugli ETS, va evidenziato che i controlli ordinari saranno finalizzati, anche attraverso accertamenti a campione in merito alla documentazione esibita, alla verifica del rispetto da parte dell’ente sottoposto a controllo della normativa ad esso applicabile, ovviamente tenendo anche conto della sezione del RUNTS in cui l’ente è iscritto. Le verifiche ordinarie, si legge nell’art. 12, avverranno di norma attraverso accertamenti documentali, facendo riferimento ai documenti depositati nel RUNTS ed ad altri dati ed informazioni da richiedersi all’ente sottoposto al controllo.

Le comunicazioni fra ente sottoposto a controllo e soggetto incaricato delle verifiche avverranno esclusivamente via PEC. Tale modalità di effettuare le verifiche non preclude, tuttavia, che qualora dagli accertamenti documentali emerga la necessità di un approfondimento istruttorio il soggetto incaricato non possa effettuare visite nella sede legale dell’ente o negli altri luoghi in cui si svolga l’attività dello stesso anche in collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni. I controlli in loco dovranno essere effettuati alla presenza del legale rappresentante dell’ente o di un associato o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Controlli particolari sono poi previsti per i micro enti e per le fondazioni.

Per i primi, cioè per gli enti con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui i controlli riguarderanno solo alcuni aspetti fondamentali cioè la denominazione dell’ente, la presenza del numero minimo degli associati, gli elementi essenziali dell’atto costitutivo, il corretto rapporto fra attività generale e diverse, la corretta redazione e presentazione dei bilanci, il rispetto delle comunicazioni obbligatorie e al RUNTS e l’assenza di cause di scioglimento o estinzione dell’ente.

Di contro per gli enti fondazionali oltre ai controlli citati e agli ulteriori controlli di cui all’art. 10 i soggetti delegati dovranno altresì accertare che lo scopo dell’ente non sia diventato irrealizzabile, che non siano state assunte delibere difformi da norme imperative, all’atto di fondazione all’ordine pubblico e al buon costume, e che gli amministratori non abbiano agito in difformità allo statuto, allo scopo della fondazione e alla legge.
Questi temi saranno approfonditi nel ciclo di incontri di studio “Il terzo settore a regime”, in programma a ottobre 2025.

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