Esenzione da accisa sul carburante per la navigazione legata all’uso effettivo
Codice identificativo per chi utilizza in via esclusiva un’imbarcazione per servizi a titolo oneroso diversi dal trasporto regolare di passeggeri e merci
Con la circolare n. 26/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli torna a pronunciarsi in materia di carburanti e oli lubrificanti impiegati nella navigazione, alla luce del DM 171/2023, che ha modificato il regolamento adottato con DM 225/2015, e oggi è il riferimento per la disciplina delle forniture esenti da accisa destinate alle imbarcazioni commerciali in navigazione nelle acque Ue.
Il documento – sollecitato da quesiti e richieste di chiarimento posti da diverse associazioni di categoria – si concentra in particolare sull’applicazione dell’art. 6-bis del regolamento, introdotto per disciplinare le, spesso controverse, modalità di riconoscimento dell’agevolazione fiscale in favore dei soggetti che utilizzano imbarcazioni per prestazioni di servizi a titolo oneroso, diverse dal trasporto regolare di passeggeri e merci.
L’intervento si colloca in un quadro normativo particolarmente complesso, già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia, nella causa C-341/20, aveva infatti censurato la posizione dell’Italia che, tradizionalmente, riconosceva il beneficio per il solo fatto che un’imbarcazione fosse oggetto di contratto di noleggio, senza interessarsi dell’effettivo uso finale del bene che, se ludico o ricreativo, non può invece avere agevolazioni fiscali per diretta applicazione della Direttiva Accise.
Il legislatore, dunque, ha modificato il DM e l’autorità doganale, con precedenti interventi di prassi, aveva già recepito tali modifiche e orientamenti, privilegiando peraltro un approccio di rigore applicativo e prevenzione di abusi, ribadendo anzitutto che l’esenzione – che ha la sua matrice normativa al punto 3 della Tabella A allegata al DLgs. 504/95 – riguarda la navigazione marittima comunitaria (trasporto passeggeri, merci, pesca), la navigazione in acque interne (solo pesca e trasporto merci), il dragaggio di vie navigabili e porti, sempre nel quadro di attività commerciali.
In effetti, la novità rilevante introdotta dall’art. 6-bis del DM 225/2015, come modificato, è nel riconoscimento dell’agevolazione anche ai soggetti che utilizzano un’imbarcazione in via esclusiva per servizi a titolo oneroso diversi dal trasporto regolare di passeggeri e merci. In questi casi, tuttavia, il beneficio non è automatico, ma subordinato al rilascio di un codice identificativo da parte dell’Ufficio competente, previa verifica dell’impiego concreto (cfr. circ. nn. 5/2016 e 11/2024).
In questo contesto, il chiarimento più rilevante della circolare concerne però proprio il trasporto passeggeri. In proposito, l’autorità precisa – o, meglio, ribadisce oggi – che, “per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale di che trattasi in favore dei soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione per una prestazione di servizi a titolo oneroso è l’uso finale dell’imbarcazione che deve essere direttamente strumentale all’erogazione di una prestazione di servizi per cui si riceve un corrispettivo”.
Quindi, non esistono condizioni intrinseche, per i soggetti, che di per sé danno diritto all’accisa agevolata, ma è necessario comprendere quale sia l’uso effettivo del bene rifornito. In altre parole, per esempio, il possesso delle autorizzazioni e licenze previste dalla normativa marittima è un titolo necessario, ma di per sé non sufficiente, mentre per “trasporto regolare” si deve intendere un servizio organizzato con continuità, sistematicità, con itinerari e tariffe predeterminate, offerto al pubblico in condizioni di certezza e inserito nel piano del trasporto pubblico locale. Si tratta quindi di un’attività a carattere pubblicistico, sottratta alla discrezionalità dei singoli passeggeri. Diversamente, le attività di trasporto non regolare – pur svolte da operatori autorizzati – non beneficiano automaticamente dell’agevolazione: l’operatore deve richiedere il codice identificativo ex art. 6-bis, dimostrando che l’imbarcazione sia impiegata per un servizio effettivamente reso a titolo oneroso.
La circolare dedica infine un passaggio specifico ai servizi di battellaggio, che si presenta come eccezione. Pur non assumendo le caratteristiche del trasporto regolare di passeggeri, essi, per la loro natura di funzioni di pubblico servizio e per il complesso regime autorizzativo che li disciplina, sono esonerati dagli obblighi procedurali dell’art. 6-bis, perché il battellaggio rientra tra i servizi tecnico-nautici di interesse generale, ancillari alle operazioni portuali e istituiti nei porti a garanzia della sicurezza della navigazione e dell’approdo.
Nello stesso senso, la Dogana chiarisce che il possesso del libretto di controllo ex art. 6 del DM 225/2015, se anteriore alle modifiche del DM 171/2023, non comporta di per sé il rilascio del codice identificativo, sempre perché occorre una verifica sostanziale dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione e delle prestazioni rese a titolo oneroso, da comprovare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
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