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Venerdì, 24 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Ammissibile la richiesta cautelare di accertamento dei presupposti di DURC e DURF

Confermata la tecnica «accertativa» in luogo dell’ordine diretto

/ Antonio NICOTRA

Venerdì, 24 luglio 2026

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La pronuncia del Tribunale di Ivrea del 25 maggio 2026 ha ritenuto ammissibile, nell’ambito della composizione negoziata della crisi, la concessione di una misura cautelare atipica, ex art. 19 del DLgs. 14/2019 (CCII), diretta ad accertare e riconoscere la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del DURC (certificato di regolarità contributiva) e del DURF (certificato che attesta la regolarità fiscale dell’impresa).

Quanto al DURC, la giurisprudenza ha sostenuto che, pur non essendo possibile una condanna di “facere” a carico dell’Ente previdenziale, al ricorrere dei presupposti, è ammissibile una misura cautelare, atipica, strutturata come riconoscimento interinale della sussistenza delle condizioni di legge, affinché l’ente competente possa rilasciare il documento con efficacia temporalmente circoscritta.

In questa direzione si pone anche la decisione del Tribunale di Milano del 24 gennaio 2025, il quale, da un lato, ha ritenuto inammissibile un “ordine” di rilascio del DURC e, dall’altro, ha accolto la domanda diretta a far accertare/riconoscere la sussistenza dei presupposti per il rilascio, valorizzando la strumentalità del DURC alla continuità e al buon esito delle trattative, nonché l’ancoraggio temporale della misura alla durata delle misure protettive.

In senso conforme si registra anche la pronuncia del Tribunale di Roma del 27 maggio 2025, il quale aveva accolto la richiesta diretta ad accertare “in previsione” la sussistenza della condizione (regolarità dei versamenti contributivi), affinché l’ente competente rilasciasse il DURC, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, così confermando la praticabilità della tecnica “accertativa” in luogo di un ordine diretto (Trib. Genova 22 settembre 2025).

La giurisprudenza intervenuta sul tema ha posto, altresì, l’attenzione sull’esigenza di allineare le pratiche degli enti previdenziali con le disposizioni legislative, evitando che il pagamento dei debiti previdenziali (cui è correlato il rilascio del DURC) si atteggi diversamente a seconda dellistituto di regolazione della crisi o dell’insolvenza opzionato dal debitore per ovviare alla crisi di impresa.

Per effetto della L. 232/2016, in particolare, le proposte di trattamento del debito previdenziale possono prevedere soddisfazioni parziali e il DURC dovrebbe essere rilasciato anche in tali circostanze.
Anche i requisiti per il rilascio del DURF, come evidenzia il Tribunale di Ivrea, possono essere accertati dal giudice, in modo analogo, quando la misura appare funzionale al buon esito delle trattative.

Il DURF ex art. 17-bis comma 5 del DLgs. 241/97, che attesta la regolarità fiscale dell’impresa, rappresenta un requisito indispensabile per la partecipazione a gare di appalto pubblico, per la sottoscrizione di contratti di appalto e per ottenere il pagamento degli stati avanzamento lavori e del saldo finale in relazione alle prestazioni già eseguite.

Al fine di ottenere il documento, l’impresa, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, deve:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, ovvero non avere provvedimenti di sospensione.

La concessione della misura cautelare richiede, inoltre, la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, al fine di consentire la prosecuzione delle trattative e portare a conclusione il percorso di risanamento.
Nel caso di specie, in particolare, la riacquisita possibilità di operare per con la Pubblica Amministrazione e con controparti qualificate assumeva rilievo decisivo nell’economia complessiva del piano, in quanto avrebbe consentito di trasformare in tempi rapidi le commesse già sospese o comunque non valorizzabili in fatturato effettivo, con immediata riflessione sulla liquidità disponibile e sulla capacità dell’impresa di tornare a generare cassa in modo fisiologico.

Tale effetto produce, in termini generali, un duplice beneficio: da un lato, il consolidamento della continuità aziendale sotto il profilo operativo, commerciale e reputazionale e, dall’altro, la concreta immissione di flussi finanziari incrementali immediatamente utilizzabili, destinabili al sostegno del percorso di riequilibrio economico-finanziario.

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