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FISCO

Regime fiscale delle attività agricole connesse dipendente da apposito decreto

Per quelle non individuate dal DM si applica il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa di cui all’art. 56-bis comma 2 del TUIR

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 luglio 2026

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Tra le attività agricole produttive di reddito agrario, se esercitate da imprenditori agricoli individuali, società semplici ed enti non commerciali, possono rientrare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del TUIR anche le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. (c.d. attività “connesse”), dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con apposito DM (attualmente il DM 13 febbraio 2015).

Nella risposta a interpello n. 151 di ieri, 23 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ribadisce sostanzialmente i chiarimenti già forniti secondo i quali per verificare la sussistenza della condizione della prevalenza, resta valido il criterio enunciato nella circ. 14 maggio 2002 n. 44 che postula un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall’attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi. Detto confronto potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto produttivo e alla stessa categoria.

Laddove, invece, l’imprenditore, al fine di migliorare la gamma dei beni offerti, acquisti da terzi prodotti appartenenti allo stesso comparto produttivo, ma di natura diversa (ad esempio, nell’ambito del comparto dell’ortofrutta, mele e pere), “la condizione della prevalenza andrà verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15 novembre 2004 n. 44).

Nel caso di specie analizzato dalla risposta n. 151, il contribuente esercita “attività di allevamento avicolo e realizza prodotti crudi elaborati, con prevalenza di carne proveniente da animali allevati nei propri impianti e, in misura non prevalente, mediante capi vivi acquistati da terzi, macellati internamente. Allo scopo di migliorare la qualità del prodotto finale, l’azienda utilizza anche, in funzione meramente accessoria, ingredienti secondari acquistati da terzi.“.

Seppur il requisito della prevalenza sia soddisfatto dal punto di vista quantitativo sia con riferimento alla prevalenza di carne avicola di produzione propria rispetto a quella acquistata da terzi sia con riferimento alla prevalenza della componente principale del prodotto rispetto agli ingredienti secondari acquistati da terzi, sia dal punto di vista qualitativo, dipendendo il valore del prodotto finale essenzialmente dalla carne avicola di provenienza aziendale, affinché sia applicabile l’art. 32 comma 2 lett. c) del TUIR l’attività deve rientrare tra quelle individuate dal DM 13 febbraio 2015.

Mentre le attività contemplate dal citato DM possono determinare reddito agrario determinato catastalmente ai sensi dell’art. 32 del TUIR, per quelle non individuate dal DM si applica il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa di cui all’art. 56-bis comma 2 del TUIR.

Peraltro, le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dall’art. 56-bis del TUIR sono quelle che riguardano la trasformazione in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al DM. Sono invece escluse dall’applicazione dell’art. 56-bis del TUIR “le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile’’.

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