L’IVA sugli immobili che cambiano destinazione d’uso
Il trattamento dei lavori di ristrutturazione e della cessione deve seguire la natura oggettivo-catastale dell’immobile al momento in cui le operazioni vengono compiute
Nel caso di cambio di destinazione d’uso di un immobile, il trattamento IVA dei lavori di ristrutturazione e della successiva cessione del bene deve seguire la natura oggettivo-catastale dell’immobile quale esistente al momento in cui le operazioni vengono compiute.
Questo significa che, nel caso di immobile strumentale che viene ristrutturato per “trasformarlo” in immobile a destinazione abitativa:
- l’IVA assolta sui lavori di ristrutturazione (prima dell’ottenimento del cambio di destinazione d’uso cui i lavori sono funzionali) non è oggettivamente indetraibile ex lettera i) del comma 19-bis1 del DPR 633/1972, ivi compreso il caso in cui si abbia sin dal principio la certezza del fatto che, per effetto dei lavori di ristrutturazione, l’immobile ...
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