«Tremonti-ter», destinazione dei beni irrilevante (o quasi)
Restano fuori dall’agevolazione i beni-merce, anche se oggetto di riclassificazioni successive
Niente requisito della strumentalità ai fini della Tremonti-ter, agevolazione disciplinata dall’art. 5 del DL 78/2009. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 44 del 27 ottobre 2009, è agevolabile l’acquisto di nuovi beni compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO, comunque impiegati nel processo produttivo.
Restano tuttavia fuori dall’agevolazione, secondo la circolare, i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i “beni-merce”.
Al riguardo, Assonime, nella circ. 26 febbraio 2010 n. 7, ha precisato che non rientrano nell’ambito applicativo della Tremonti-ter i beni che “si collocano nel magazzino merci, prodotti finiti, semilavorati, materie prime, etc”.
Si consideri,
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