I soci «postergati» non votano nel concordato preventivo
La loro posizione deve essere evidenziata nel concordato, ma non hanno diritto ad una parte dell’attivo e non votano
È ammissibile un concordato preventivo con una classe riservata ai soci finanziatori postergati di srl, ma a condizione che ad essi:
- non sia riconosciuta alcuna, seppur minima, soddisfazione rispetto alla ripartizione dell’attivo;
A stabilirlo è la sentenza 26 aprile 2010 del Tribunale di Firenze, in relazione ad una proposta di concordato preventivo che prevedeva una classe specifica per i soci finanziatori di srl postergati (ex art. 2467 c.c.) cui non si faceva alcuna offerta (ma ai quali si prospettava il pagamento nella remota ipotesi di soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori).
Il Tribunale osserva che – stante l’omogeneità delle classi prospettate – la questione non attiene alla “ammissibilità” della domanda, ...
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