Anche le aree scorporate nel test delle società di comodo
Per valutare l’operatività, nel costo dei fabbricati va compreso quello riconducibile alle aree sottostanti
Per il “test di operatività”, previsto dalla disciplina sulle c.d. “società di comodo”, il costo dei fabbricati deve essere assunto tenendo conto anche del costo riconducibile alle aree sottostanti.
L’art. 30 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 reca una disciplina finalizzata alla disincentivazione del ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario dei beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società.
I soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina recata dall’art. 30 della L. 724/1994 devono verificare se superano il “test di operatività”, procedendo ai relativi calcoli secondo le modalità stabilite dai commi 1 e 2 della richiamata disposizione.
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