Obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente
Va in soffitta il redditometro scaturente dalla mancata risposta agli inviti dell’ufficio
Il legislatore stabilisce che, prima di emanare un avviso di accertamento sintetico (tanto se basato sul c.d. “redditometro” quanto sulla “spesa patrimoniale”), l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di instaurazione del previo contraddittorio con il contribuente.
Ma vi è di più.
Non a caso, l’obbligo di preventivo confronto con il contribuente è finalizzato alla definizione dell’accertamento mediante adesione, che, a seguito del DL 185 del 2008, ben può concretizzarsi in una adesione all’invito al contraddittorio.
Entrando nello specifico, l’art. 38 impone che l’ufficio debba invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, ...
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