Sempre inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’IRAP
Nell’ordinanza di rimessione non si è tenuto conto della deducibilità del 10% del tributo regionale dall’IRES e dall’IRPEF
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 5 luglio 2010 n. 242, ha nuovamente dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2 del DLgs. 446/97 (che dispone l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte dirette) sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Prato (ordinanza del 4 dicembre 2009 n. 42), con riferimento agli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 53 (principio di capacità contributiva) della Costituzione.
Nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata a causa dell’incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Infatti, nell’ordinanza di rimessione, i giudici toscani non hanno tenuto conto del sopravvenuto disposto normativo, ...
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