Immobili degli IACP esclusi dall’esenzione ICI per i «no profit»
La Cassazione ribadisce che, per godere di tale beneficio, l’ente non commerciale deve utilizzare direttamente la struttura
L’esenzione da ICI prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera i) del DLgs. 504/92 non spetta agli immobili degli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari).
A ribadirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15444 depositata il 30 giugno 2010.
Il beneficio in questione riguarda gli immobili utilizzati dagli enti “no profit” (ovvero dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) del TUIR) che sono destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della L. n. 222/1985.
La Corte afferma che, per poter fruire dell’esenzione prevista dalla citata lettera i), è necessaria la duplice condizione ...
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