Investimenti «ambientali» detassati
Il calcolo deve tenere in considerazione anche i vantaggi e i risparmi di spesa ottenuti
Nell’ambito delle agevolazioni “verdi”, occorre tenere in considerazione anche la c.d. “Tremonti ambientale”.
Si tratta dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. 388/2000, in base alla quale gli investimenti ambientali effettuati dalle piccole e medie imprese non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Per investimento ambientale si intende, ai sensi dell’art. 6, comma 15, della citata L. 388/2000, l’acquisto di immobilizzazioni materiali, iscritte alla voce B.II dell’attivo di Stato patrimoniale civilistico, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente; in pratica, è agevolabile l’acquisto di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, ...
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