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FISCO

Dal 2011, modifiche alla territorialità IVA per i servizi

Semplificata l’applicazione dell’IVA per i servizi «B2B» nel passaggio dal criterio speciale, basato sul luogo di esecuzione, a quello generale

/ Marco PEIROLO

Lunedì, 6 dicembre 2010

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Dal 1° gennaio 2011, per effetto del riformulato art. 7-quinquies del DPR n. 633/1972, occorrerà operare una duplice distinzione, fondata sulla tipologia di servizio e, successivamente, sulla qualifica del committente come soggetto passivo o meno. Il luogo di esecuzione, per la generalità dei servizi contemplati dalla citata norma, sarà il criterio territoriale applicabile alle sole prestazioni rese a committenti non soggetti passivi, dato che, per quelli che agiscono in veste di soggetti passivi, troverà applicazione la regola generale, con reverse charge in capo al destinatario. Per i servizi di accesso alle manifestazioni (e relativi servizi accessori), invece, la tassazione sarà sempre collegata al luogo di esecuzione della prestazione, a prescindere dallo status del committente.

In sostanza, ...

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