Esenzione dal «bollo auto» dopo la rottamazione
La C.T. Reg. del Veneto riconosce il beneficio al contribuente che riesce a produrre adeguata documentazione
Il contribuente gode dell’esenzione dalla tassa automobilistica nel caso in cui riesca a produrre la documentazione che comprovi il suo diritto a fruirne. Nello specifico, l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, di cui all’art. 2, comma 1 del DL n. 138 dell’8 luglio 2002 (conv. dalla L. n. 178/2002), prevista per l’acquisto di un autoveicolo nuovo e per la contestuale rottamazione di un altro (aventi entrambi determinate caratteristiche) deve essere riconosciuta al contribuente che riesce a produrre adeguata documentazione, nonostante la concessionaria venditrice non abbia presentato i documenti richiesti al PRA. A tal fine, rileva la fattura di acquisto della vettura nuova nella quale sia stata apposta ...
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