Bilancio 2010: crediti indicati in base al valore presumibile di realizzazione
La deducibilità IRES è subordinata ai requisiti della certa esistenza e dell’oggettiva determinabilità dell’importo connesso
I crediti, contabilizzati al momento dell’acquisizione del relativo diritto, devono essere rappresentati nel bilancio d’esercizio – con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo – sulla base del valore presumibile di realizzazione (art. 2426 comma 1 n. 8) c.c.), ottenuto rettificando il valore nominale delle perdite per inesigibilità, dei resi, delle rettifiche di fatturazione, degli sconti, degli abbuoni, degli interessi non maturati e di altre eventuali cause di minor realizzo.
La svalutazione dei crediti viene operata mediante un apposito accantonamento a Conto economico, da imputarsi alla voce B)10)d) “Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”; la contropartita è rappresentata ...
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