Con la cancellazione, la società rinuncia alle azioni giudiziarie esperibili
Deve quindi escludersi la legittimazione all’esercizio da parte dei singoli soci
In caso di cancellazione di una società dal Registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società, ma che questa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal Registro.
È questo il principio di diritto enunciato dalla sezione I della Cassazione nella sentenza n. 16758 del 16 luglio 2010. Tale pronuncia assume rilevanza in quanto, da un lato, conferma quanto statuito dalle Sezioni Unite della stessa Corte in ordine agli effetti “estintivi” della cancellazione di tutte le società – di persone e di capitali – dal Registro delle imprese (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010); dall’altro, affronta un ulteriore e specifico problema, sul quale le Sezioni Unite non
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