Autorizzazione del Garante al trattamento dei dati giudiziari
Il trattamento può riguardare i dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità
La deliberazione del Garante della privacy n. 162/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 101 di ieri, 3 maggio 2011) riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario connesso all’attività di mediazione.
Al pari della deliberazione n. 161/2011 (relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili), anche la presente autorizzazione ha efficacia temporale fino al 30 giugno 2012, salvo eventuali successive modifiche (si veda “Mediazione e privacy: in Gazzetta i provvedimenti del Garante” di oggi).
Si segnala che, secondo l’art. 4, comma 1 lett. e), del Codice), i “dati giudiziari” sono quelli:
- riguardanti la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.;
- idonei a rivelare i provvedimenti che devono essere
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41