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Autorizzazione del Garante al trattamento dei dati giudiziari

Il trattamento può riguardare i dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità

/ Roberta VITALE

Giovedì, 5 maggio 2011

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La deliberazione del Garante della privacy n. 162/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 101 di ieri, 3 maggio 2011) riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario connesso all’attività di mediazione.
Al pari della deliberazione n. 161/2011 (relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili), anche la presente autorizzazione ha efficacia temporale fino al 30 giugno 2012, salvo eventuali successive modifiche (si veda “Mediazione e privacy: in Gazzetta i provvedimenti del Garante” di oggi).

Si segnala che, secondo l’art. 4, comma 1 lett. e), del Codice), i “dati giudiziari” sono quelli:
- riguardanti la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.;
- idonei a rivelare i provvedimenti che devono essere

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