Credito IVA detraibile anche se non riportato nella dichiarazione successiva
Le operazioni passive da cui il credito è sorto devono essere registrate o risultare dalle liquidazioni periodiche effettuate
Il credito IVA non indicato nella dichiarazione dell’anno successivo, ma in quello che segue, può essere detratto, ovvero chiesto a rimborso. È il principio sostenuto dalla C.T. Prov. di Frosinone con la sentenza n. 222 del 13 dicembre 2010, che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente contro la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato, ex art. 54-bis del DPR n. 633/72, della dichiarazione relativa all’anno 2006.
Nel caso esaminato, l’Ufficio ha contestato l’omesso versamento IVA derivante dal mancato riconoscimento dell’eccedenza d’imposta maturata nel 2004, utilizzata in compensazione nel 2006 dopo che era stata riportata “a nuovo” dapprima nel 2005 e poi, per la parte residua, corrispondente al credito IVA non ...
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