Responsabilità «limitata» di liquidatori e soci per i debiti della società estinta
Per i liquidatori occorre un’indebita distribuzione di massa attiva o la mancanza della stessa per dolo o colpa
Il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva. Nelle società di capitali, inoltre, la successione nel lato passivo delle obbligazioni sociali (dalla società ai soci) non discende affatto dalla mera qualità di socio, ma si fonda sulla percezione, da parte di questo, di quota parte delle attività destinate alla soddisfazione dei creditori sociali.
A precisarlo è il Tribunale di Milano, nella sentenza 8 ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41