Cessione d’azienda, i debiti documentati si trasferiscono in capo al cessionario
Non è quindi legittima la possibilità di richiedere l’emissione della nota di variazione al creditore per le passività trasferite
La cessione d’azienda – o di ramo d’azienda – comporta il trasferimento in capo al cessionario di un’entità organizzata ed unitaria, economicamente funzionante ed indipendente: con l’atto di cessione l’acquirente prende possesso di tutti i “beni” funzionali alla prosecuzione dell’impresa, subentrando, altresì, in tutte le posizioni creditorie e debitorie.
L’art. 2560 c.c. si occupa, in particolare, dei debiti trasferiti, per i quali è prevista una particolare garanzia a tutela dei creditori ceduti ed in particolare si dispone che il cedente rimane responsabile – salvo espressa concessione da parte dei creditori stessi – per le passività assunte prima della vendita, mentre il cessionario risponde di tutti i debiti risultanti dai libri contabili ...
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